Questo matrimonio 'non s'ha da fare': la disciplina delle Opposizioni

Scritto da 

Cari futuri sposi, per chi volesse approfondire la materia delle Opposizioni al Matrimonio, riportiamo, in questo articolo, l’attuale assetto normativo di riferimento, augurandoci, ovviamente, che nessuno si opponga alla vostra unione!


Art.102 cod. civ.
- Persone che possono fare opposizione.

“I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi é soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’art.89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione”.

Art.59 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Opposizione del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati.

L’ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al matrimonio un impedimento che non é stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre opposizione al matrimonio.
L’atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove é stata eseguita la pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato o a quello che ha rilasciato l’autorizzazione o il nulla osta per la celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.
Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall’eventuale reclamo.
Se l’opposizione é stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa la opposizione”.

Art.103 cod. civ. - Atto di opposizione.

“L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farla, le cause dell’opposizione e contenere l’elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio”
Secondo comma: abrogato dall’art.110, terzo comma, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 60 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Termine per l’opposizione.

L’opposizione al matrimonio può sempre essere proposta prima che questo é celebrato, anche se é trascorso il termine durante il quale l’atto di pubblicazione deve rimanere affisso”.

Art. 104 cod. civ. - Effetti dell’opposizione.

Primo comma: abrogato dall’art.110, terzo comma, D.P.R. 3 novembre 2000, n.396
Secondo comma: “Se l’opposizione é respinta l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni”.

A maggior cautela che il vincolo matrimoniale sia contratto in assenza di impedimenti, al fine di evitare la gravità delle conseguenze negative per gli sposi e per la prole che scaturirebbero dalla nullità del vincolo medesimo, oltre che alle dichiarazioni dei nubendi e dei loro parenti e agli accertamenti su di esse rimessi all’ufficiale dello stato civile, nonché, ai rifiuti motivati per iscritto che quest’ultimo può addurre ai sensi degli artt.98 e 112 cod.civ., il legislatore ha predisposto un sistema di opposizioni alla celebrazione del matrimonio, quando essi siano a conoscenza della esistenza di un impedimento, da parte di coloro che vi abbiano un interesse diretto e personale, e del pubblico ministero a tutela di quel pubblico interesse che permea di sé tutta la disciplina matrimoniale.

Contro il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile può essere proposto ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (vedi , più in generale, gli artt.7 e 95 sgg. ord.st.civ.); se nei riguardi della celebrazione dello stesso matrimonio sia proposta anche un’opposizione, da parte di terzi o del pubblico ministero, può darsi il caso della sussistenza di più procedure strettamente connesse fra loro sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, che necessariamente devono essere riunite e decise dallo stesso tribunale.

Va osservato, poi, più in particolare, che la sospensione della celebrazione del matrimonio, determinata ipso facto dalla proposizione della opposizione secondo il regime previgente (art.104, primo comma, cod.civ.), é ora rimessa al prudente apprezzamento del presidente del tribunale (non anche del collegio, che, tuttavia, si può ritenere, su richiesta del presidente non é escluso dal provvedere) il quale la dispone, ove ne sussista la opportunità , con proprio decreto, sino a che sia stata rimossa la opposizione (art.59, quarto comma, ord.st.civ.).
Questa disposizione é correlativa a quella del terzo comma, per la quale il decreto del tribunale ha efficacia immediata, indipendentemente dall’eventuale reclamo .
In entrambi i casi si ammette che il matrimonio sia celebrato nonostante la proposizione dell’opposizione: o perché il presidente del tribunale non ha ritenuto opportuno disporre la sospensione della celebrazione o perché il decreto del tribunale ha respinto l’opposizione e sia tuttora aperta la possibilità di un reclamo.
E’ ben vero che il prudente apprezzamento del giudice farà sì che i casi di celebrazione del matrimonio, nonostante la pendenza dell’opposizione, si riducano a quelli in cui questa appaia ictu oculi manifestamente infondata, ma sussiste pur sempre il rischio, a differenza che nel previgente regime, che il matrimonio debba poi essere annullato per la sussistenza di un impedimento, con conseguenze gravemente negative per gli sposi e per la eventuale prole; tale rischio solo in modo incerto ed incompleto e comunque con riferimento ad un momento successivo a quello della celebrazione del matrimonio, può ritenersi coperto dalla sanzione di cui all’art.104, secondo comma, cod.civ. Peraltro, il previgente regime consentiva non rare forme estorsive e coercitive, sulla base di opposizioni del tutto pretestuose che comunque determinavano un’automatica sospensione della celebrazione, che ora invece possono essere evitate.

Secondo la nuova disciplina (art. 59 ord.st.civ.), la competenza a decidere sulla opposizione si incardina presso il tribunale del luogo ove é stata richiesta la pubblicazione e non, come invece era disposto in precedenza, e come, peraltro, si trae dalla formulazione dell’art.103, primo comma, cod.civ., tuttora in vigore, presso il tribunale del luogo ove il matrimonio si deve celebrare.
La difformità della disciplina mal si giustifica quando si rifletta che l’opposizione é diretta non tanto contro la pubblicazione del matrimonio quanto contro la sua celebrazione. Né si dica che il matrimonio si celebra davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta della pubblicazione (art.106, cod.civ.), perché il comune della celebrazione può essere diverso, a norma dell’art.109 cod.civ.
5) - Va ancora osservato (art.59 ord.st.civ.) che la comparizione delle parti dinanzi al collegio deve essere fissata dal presidente del tribunale per una data compresa fra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e che il ricorso e il decreto siano notificati, a cura del ricorrente, a chi compete (vedi infra ), entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione.
E’ ben vero che, in ipotesi, può trattarsi di una procedura d’urgenza, ma i termini fissati dalla legge, senza che si possa tenere conto delle circostanze relative al caso singolo, appaiono manifestamente insufficienti per garantire un minimo di tempo per la predisposizione di una efficace difesa. In vista di un matrimonio imminente, il presidente del tribunale può tuttavia disporre intanto la sospensione della celebrazione.

Secondo il previgente regime, come s’é detto, la proposizione della opposizione determinava di per sé la sospensione della celebrazione del matrimonio (art. 104, primo comma, cod.civ.), sicché si rendeva necessario che l’atto di opposizione fosse notificato, “nella forma della citazione” , anche all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio doveva essere celebrato.
Ma ora (art.59) l’opposizione si propone con ricorso al presidente del tribunale che con decreto fissa la data della comparizione.
Fra gli altri il ricorso ed il decreto debbono essere notificati all’ufficiale dello stato civile: questi non é, ovviamente, parte nel giudizio e nulla ha a che fare con la eventuale sospensione della celebrazione; sarebbe stato pertanto sufficiente disporre che il ricorso e il decreto definitivo del giudizio gli fossero comunicati dal cancelliere per gli adempimenti di cui all’art.62.

La competenza a decidere sulle opposizioni a matrimoni fra cittadini o fra cittadino e straniero, da celebrare all’estero, e sui reclami contro i rifiuti espressi ai sensi degli artt.98 e 112 relativi ai medesimi matrimoni appartiene al “tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dello sposo, o se questi non ha mai risieduto in Italia, della sposa” (art.15, primo comma, D.P.R. 5 gennaio 1967, n.200).
“Ove non sia possibile determinare la competenza ai sensi del precedente comma é competente il tribunale di Roma” (secondo comma).
Il contenuto di questa norma, peraltro non abrogata espressamente da alcuna disposizione successiva, é tuttavia da ritenere modificato secondo la normativa sopravvenuta e l’orientamento della Corte costituzionale: la competenza sarà del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia degli sposi o di uno di essi, indipendentemente dal sesso; nel caso in cui essi non abbiano mai avuto la residenza in Italia, sarà competente il tribunale di Roma.

Francesca e Giuseppe Morgante
Avvocati