Il Matrimonio Canonico

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Il matrimonio canonico è disciplinato attualmente dal codice giovanneo-paolino del 1983 per la Chiesa Latina e dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali per la Chiesa Cattolica di Rito Orientale.


In tale normativa si fa esplicito richiamo alla dottrina sacramentale sul matrimonio espressa dal Concilio Vaticano II.

Il can. 1055 ha precisato la chiara correlazione del sacramento con la realtà matrimoniale nata con la creazione dell’uomo. Esso sottolinea l’inseparabilità del sacramento nel momento costitutivo del matrimonio, ovvero, “Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento” (cf. can. 1055 CIC).

Ovverosia, il matrimonio, con tutta la sua ricchezza di valori umani e spirituali, quando viene celebrato tra battezzati, è elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Così nel matrimonio sussiste l’unione di una realtà umana con una realtà divina, un inserimento specifico dell’amore degli sposi nel mistero di amore che unisce il Redentore alla sua Chiesa.

Il matrimonio viene definito, innanzitutto, come 'foedus', termine biblico, perché richiama l’antica alleanza tra Dio e il popolo eletto di Israele che, nell’Antico Testamento, era indicata a modello e raffigurazione dell’amore tra l’uomo e la donna.
Questo stesso termine, essendo intenzionalmente usato al posto di quello più strettamente giuridico di 'contractus', segna poi il superamento di quella concezione spiccatamente contrattualistica e sinallagmatica (dove, cioè, assume rilievo prevalente lo scambio di una serie di diritti e doveri) tipica del precedente codice e tipica del Codice Civile Italiano vigente.

Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità e i fini dello stesso sono la procreazione e il bene dei coniugi, avendo così peculiare stabilità in ragione della sua natura sacramentale.

Il matrimonio sorge con il consenso dei nubendi ossia il libero, volontario e consapevole consenso delle parti, alle quali nessuno può supplire, nessuna potestà umana può sostituirsi agli sposi. Questo perentorio principio della insostituibilità del consenso matrimoniale costituisce una peculiare e fondamentale caratteristica del matrimonio canonico, quella che lo differenzia, forse più di ogni altra cosa, dai modelli di matrimonio normalmente diffusi negli ordinamenti giuridici civili.

L’attenzione del diritto canonico è rivolta ai requisiti che appaiono necessari per la validità del matrimonio stesso, dal quale discendono gli effetti umani e spirituali.

In Italia, con il Concordato del 1929, i Patti Lateranensi e la sua Revisione nel 1984, vi è la forma del matrimonio c.d. Concordatario, ossia, celebrato innanzi al ministro di culto cattolico, con il rito canonico ma avente valore nel diritto civile con la sua trascrizione presso i registri civili a norma di legge.

Il matrimonio gode della stabilità del diritto (can. 1060 del Codice di Diritto canonico) e si presume valido, a meno che non si provi il contrario, ma la presunzione di validità nell’ordinamento giuridico canonico è di diritto e la sua nullità, non invalidità, deve essere dimostrata all’interno di un processo giudiziario apposito, denominato appunto Processo Matrimoniale Canonico.

I motivi di nullità del matrimonio canonico sono fondamentalmente i vizi di consenso, che possono attenere la volontà specifica degli sposi (casi di simulazione totale o parziale, errore e dolo, condizione, timore fisico e timore reverenziale) sia l’incapacità naturale degli stessi ad emettere un valido consenso matrimoniale ed assumerne ed adempierne le derivanti obbligazioni.

Il Processo di nullità Matrimoniale si celebra in Italia avanti i Tribunali Regionali di prima e seconda istanza e per l’Appello e successive istanze è competente a livello universale il Tribunale della Rota Romana, Tribunale Ordinario di Appello della Sede Apostolica.

In Italia, il procedimento indicato è disciplinato anche da specifica normativa della Conferenza Episcopale Italiana che ha determinato anche i profili economici applicati in tutti i Tribunali insistenti nel territorio di sua competenza.

Francesca e Giuseppe Morgante
Avvocati