La condivisione della vita: il Matrimonio

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Nel diritto italiano, il termine matrimonio è utilizzato sia per indicare l'atto formale del matrimonio (cosiddetto matrimonium in fieri), sia per indicare il rapporto che ne consegue per gli sposi (cosiddetto 'matrimonium in facto').

L’art. 16 della "Dichiarazione universale dei diritti umani" afferma:

  • Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
  • Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

La Costituzione italiana tratta del matrimonio all’articolo 29 che definisce la famiglia quale "società naturale fondata sul matrimonio" e stabilisce che "il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
Da un punto di vista civilistico, il Codice Civile negli articoli 79-230, costituenti il Titolo VI del Libro I ("Delle persone e della famiglia") disciplina il matrimonio quale negozio giuridico.
E’ un atto pubblico complesso atteso che unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che raccoglie la volontà degli sposi e li dichiara uniti in matrimonio.

Requisiti
Il codice civile prevede che il matrimonio possa essere contratto solo da persone con  i seguenti requisiti:

  • la maggiore età, (art. 84 cc) ossia l'aver compiuto 18 anni. In deroga a tale disposizione, il Tribunale per i minorenni, previa verifica dei gravi motivi e l'accertamento della maturità psicofisica, può concedere l'emancipazione al minorenne che abbia già compiuto 16 anni, ammettendolo a contrarre matrimonio;

  • la capacità di intendere e di volere, (art. 85 cc) che esclude coloro i quali, in ragione dello stato di grave infermità di mente, siano stati colpiti da interdizione giudiziale. Il matrimonio contratto dall'incapace naturale, (art. 120 cc) ossia da chi è transitoriamente privo della capacità di intendere e di volere, può essere impugnato salvo che vi sia stata coabitazione tra i coniugi della durata di un anno;

  • la libertà di stato, (art. 86 cc) ossia l'assenza di un preesistente legame di matrimonio con effetti civili con altra persona. Secondo la legge italiana, chi contragga matrimonio in violazione del requisito di libertà incorre nel reato di bigamia.

Impedimenti
Il codice civile all’art. 87 prevede che non possano contrarre matrimonio tra loro:

  1. gli ascendenti e i discendenti in linea retta;

  2. i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 

  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

  4. gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

  5. gli affini in linea collaterale in secondo grado;

  6. l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

  7. i figli adottivi della stessa persona;

  8. l'adottato e i figli dell'adottante;

  9. l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.


Da ultimo l’art. 88 cc prevede espressamente che non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra (cosiddetto impedimentum criminis)

Residuano i cd impedimenti impedienti, ossia impedimenti la cui violazione non comporta nullità:

  • il lutto vedovile (art. 89 cc);
  • la mancanza di pubblicazione (art. 93 e ss cc).

Francesca e Giuseppe Morgante
Avvocati

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