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Il Matrimonio all'estero: regole, leggi, documenti, obblighi e modalità

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Negli ultimi anni, si assiste ad una crescita del numero di matrimoni celebrati all'estero da parte del cittadino italiano, sia nel caso di matrimonio con uno straniero, sia nel caso di nubendi entrambi italiani. Un cittadino italiano può contrarre matrimonio all'estero sia con un altro cittadino italiano che con uno stranieroLa capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun futuro sposo, quindi, quella italiana, prevista dal codice civile, per il cittadino italiano e quella richiesta dalla legge nazionale per il cittadino straniero.


Secondo l'art. 27 della L. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

L'ordinamento giuridico italiano ha provveduto a regolare la materia con il DPR 396/2000, che con specifica norma ha previsto che i matrimoni riconoscibili o meglio trascrivibili in Italia, "sono quelli celebrati tra cittadini italiani, ovvero tra un cittadino italiano ed uno  straniero, innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure dinnanzi  all'autorità locale".

L'art. 16 del DPR 396/2000 (nuovo ordinamento dello stato civile) prevede che il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo; in quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare.

La celebrazione del matrimonio all'estero da parte del cittadino italiano residente in Italia può avvenire pertanto dinanzi all'autorità consolare italiana o dinanzi all'autorità locale.

Quale che sia la modalità di celebrazione prescelta, rimane in capo ai nubendi l'obbligo della pubblicazione, disciplinato agli art 93, 94 e 95 del nostro codice civile, attesa la sua importantissima funzione di verifica da parte dell'ufficiale di stato civile, circa l'insussistenza di impedimenti suscettibili di dar luogo a successive azioni di nullità o annullamento.

Ai sensi dell'art 11 del DPR 5/1/1967 n. 200, Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari, "le pubblicazioni per il cittadino che intenda contrarre matrimonio avanti l'autorità consolare sono effettuate presso l'ufficio consolare in cui la celebrazione deve aver luogo, eventualmente presso quello nella  cui circoscrizione sia residente il nubendo ed in Italia, a norma dell'art. 115 del codice civile"

Le pubblicazioni di matrimonio hanno luogo mediante affissione nell'albo consolare di un atto contenente nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e professione dei nubendi.

Le legislazioni di alcuni paesi esteri richiedono un' attestazione concernente la mancanza di impedimenti in capo al cittadino italiano e talvolta il rilascio del certificato di capacità matrimoniale ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980.

L'art. 115, comma 1, del codice civile, prevede, con riguardo al matrimonio del cittadino all'estero, che il cittadino italiano è comunque soggetto alle norme italiane sulle "condizioni necessarie per contrarre matrimonio" stabilite dagli artt. 84 e segg. cod. civ.

Dette condizioni riguardano l'età (art. 84), la sanità mentale (art. 85), l'inesistenza di precedente vincolo matrimoniale (art. 86). Sono previsti inoltre impedimenti dirimenti: inesistenza di determinati vincoli di parentela, affinità, adozione tra i nubendi (art. 87); l'ipotesi del "delitto" (art. 88).

La mancanza di uno dei requisiti o l'esistenza di uno degli impedimenti suddetti rendono il matrimonio eventualmente contratto invalido con riferimento all'ordinamento giuridico italiano.

Secondo l'art. 28 L. 218/1995, il matrimonio contratto all'estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dallo Stato di comune residenza in tale momento.

Il matrimonio all'estero può essere celebrato dinanzi:

> ad un'autorità straniera locale;
> all'autorità diplomatica o consolare;
> ad un ministro di un culto religioso.

Il matrimonio del cittadino italiano dinanzi all'autorità straniera locale

Il matrimonio celebrato dal cittadino italiano all'estero dinanzi all'autorità straniera locale, se vengono rispettate le forme previste nello stato straniero e se sussistono le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio secondo le norme del codice civile, è valido e produce effetti immediati anche nell'ordinamento italiano. Non sussiste in questo caso l'obbligo delle pubblicazioni, a meno che non sia richiesto dalla legislazione straniera.

In alcuni casi l'autorità straniera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla-osta.

E' importante ricordare che l'Italia ha aderito insieme ad altri paesi (Austria, Belgio,  Lussemburgo, Paesi Bassi, Germani, Grecia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia), alla Convenzione di Monaco del 1980 (un accordo) che ha fissato norme comuni per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale che potrà essere utilizzato dai cittadini di questi paesi per la celebrazione del matrimonio all'estero. Il certificato viene rilasciato dall'autorità competente solo se il cittadino possiede i requisiti e se vi sono le condizioni per contrarre matrimonio che sono necessari secondo la legge dello Stato di appartenenza.

ln Italia l'autorità competente a rilasciare questo certificato è l'ufficiale di stato civile.
Questo certificato ha una validità di 6 mesi.

L'Italia ha poi stabilito ulteriori accordi con Svizzera e Austria nell'ottica di una maggiore collaborazione e semplificazione per la celebrazione del matrimonio tra cittadini provenienti dai rispettivi Paesi.

Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.

Copia dell'atto di matrimonio redatto dall'autorità straniera, debitamente legalizzato e tradotto, è rimessa a cura degli interessati (gli sposi) all'autorità diplomatica o consolare italiana che la trasmetterà all'ufficiale di stato civile competente perché sia trascritto in Italia. Dal momento che l'atto è immediatamente valido, la trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile non avrà efficacia costitutiva, ma ha solo natura meramente dichiarativa ossia certificativa e di pubblicità.

Per procedere alla legalizzazione dell'atto di matrimonio il richiedente deve presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito dell'atto da legalizzare.
Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione, il richiedente deve presentarsi, sempre previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.

Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti (tasse) in base alla tariffa consolare attualmente in vigore.

Gli atti di matrimonio rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue,  sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.

In sintesi:

> non deve fare le pubblicazioni, a meno che non lo richieda la legge straniera;
> deve presentare il certificato di capacità matrimoniale o un nulla-osta da richiedere all'ufficiale di stato civile del Comune italiano, se richiesto dalla legge straniera;
> una volta contratto il matrimonio, con l'originale dell'atto di matrimonio deve presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare per richiedere la legalizzazione dell'atto;
> esibendone la traduzione deve richiedere il certificato di conformità della traduzione;
> deve poi trasmettere copia dell'atto di matrimonio redatto dall'autorità straniera, debitamente legalizzato e tradotto, all'autorità diplomatica o consolare italiana che la trasmetterà all'ufficiale di stato civile competente perché sia trascritto in Italia nei registri di stato civile.

Il matrimonio del cittadino italiano dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana

La legge italiana attribuisce alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero funzioni di ufficiale di stato civile. Il Console è, dunque, autorizzato a celebrare i matrimoni.

Davanti al Console all'estero, due futuri sposi, entrambi cittadini italiani o un cittadino italiano e uno straniero, possono celebrare matrimonio. Dovranno presentare l'istanza di celebrazione del matrimonio consolare all'ufficio consolare, che può essere inviata per posta, fax o e-mail e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti ovvero presentata di persona.

Una volta accolta l'istanza, i futuri sposi devono richiedere le pubblicazioni.

In base alla nazionalità ed alla residenza dei futuri sposi si individua anche il luogo in cui richiedere le pubblicazioni, ovvero:

> se entrambi sono residenti in Italia le pubblicazioni vanno richieste all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza;
> se il cittadino italiano ha la residenza all'estero e l'altro (italiano o straniero) in Italia, le pubblicazioni possono essere richieste indistintamente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza in Italia o all'autorità consolare italiana all'estero nella cui circoscrizione risiede il futuro sposo;
> se il cittadino italiano ha la residenza in Italia e l'altro (italiano o straniero) all'estero, le pubblicazioni vanno richieste al Comune italiano di residenza;
> se entrambi sono residenti all'estero, competente per ricevere la richiesta di pubblicazioni è esclusivamente l'autorità consolare.L'autorità consolare dovrà poi inviare l'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del Comune italiano competente.

Il Console può rifiutare la celebrazione del matrimonio quando quest'ultimo risulterebbe non valido secondo l'ordinamento vigente nel Paese straniero; ovvero può decidere di celebrare comunque il matrimonio, ma dovrà informare gli sposi circa la non efficacia dell'atto nello Stato in questione.
In sintesi occorrerà:

1. presentare l'istanza di celebrazione del matrimonio consolare, che può essere depositata di persona all'ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o e-mail e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti;
2. attendere l'accoglimento dell'istanza;
3. una volta accolta l'istanza, richiedere le pubblicazioni:

> se entrambi i futuri sposi sono residenti in Italia le pubblicazioni vanno richieste all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza;
> se il cittadino italiano ha la residenza all'estero e l'altro (italiano o straniero) in Italia, le pubblicazioni possono essere richieste indistintamente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza in Italia o all'autorità consolare italiana all'estero nella cui circoscrizione risiede il futuro sposo;
> se il cittadino italiano ha la residenza in Italia e l'altro (italiano o straniero) all'estero, le pubblicazioni vanno richieste al Comune italiano di residenza;
> se entrambi i futuri sposi sono residenti all'estero, competente per ricevere la richiesta di pubblicazioni è esclusivamente l'autorità consolare; dopo la celebrazione, l'autorità consolare deve inviare l'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del Comune italiano competente per la trascrizione nei registri di stato civile.

Il matrimonio religioso del cittadino italiano celebrato all'estero

Un cittadino italiano può celebrare un matrimonio religioso all'estero ma sarà valido ed efficace in Italia solo se produce effetti civili per l'ordinamento dello Stato straniero in cui si è celebrato e dovrà essere trascritto, con valore dichiarativo e non costitutivo (ovvero non è necessaria la trascrizione perché il matrimonio sia considerato valido), nei registri dello stato civile italiani.

Invero, i giudici della Corte di Cassazione, si sono espressi circa la validità, in Italia, di matrimoni celebrati all'estero secondo il rito canonico-concordatario, perché ritengono che il sacramento del matrimonio abbia un valore ultraterritoriale e possa essere ricevuto in qualsiasi parte del mondo dove siano presenti ministri del culto cattolico. Pertanto, il matrimonio così contratto, essendo celebrato secondo un ordinamento giuridico vigente anche all'estero e che dallo Stato italiano è riconosciuto come competente nella materia matrimoniale, deve ritenersi valido civilmente e deve poter essere trascritto.

Francesca e Giuseppe Morgante
Avvocati

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