È necessario, oltre alla documentazione per il rito civile, procurarsi altri
documenti da consegnare al parroco della parrocchia di uno degli sposi. Inoltre,
quando la chiesa in sui si celebrerà il rito è diversa da quella di appartenenza
degli sposi, sarà necessario chiedere un colloquio al parroco. I documenti
necessari sono i seguenti:
- Certificato di battesimo da chiedere al parroco della parrocchia in cui è
stato celebrato;
- Certificato di cresima non è necessario se la data della cresima è annotata
sul certificato di battesimo. In mancanza va richiesto alla parrocchia in cui si
è svolta;
- Certificato di Stato Libero Ecclesiastico (necessario se uno dei due sposi
hanno vissuto per almeno un anno, dopo il compimento dei 16 anni, in una Diocesi
diversa da quella attuale. Lo scopo è quello di accertare che il richiedente non
ha contratto matrimonio religioso nel periodo in cui si è allontanato dalla
Diocesi. Il certificato può essere sostituito da un giuramento suppletorio);
- Attestato di frequenza ai corsi di preparazione al matrimonio;
- Pubblicazioni religiose vengono affisse per otto giorni presso le parrocchie
dei due sposi e, se diversa, presso la parrocchia presso cui sarà celebrato il
matrimonio;
- Certificato di avvenuta pubblicazione rilasciato dal parroco quando sono
trascorsi i termini dell'affissione;
- Stato dei documenti. Il parroco che istruisce la pratica per il matrimonio
rilascia alla coppia un modulo che sarà consegnato al parroco della parrocchia
prescelta per la celebrazione insieme al certificato civile di avvenute
pubblicazioni. Esso deve essere vidimato dalla Curia, se il matrimonio è
celebrato fuori dalla Diocesi;
- Certificato di consenso civile alle nozze viene rilasciato dopo essersi
presentati in Comune all'Ufficiale di Stato Civile con i documenti necessari, i
testimoni e i genitori che devono giurare sull'inesistenza di legami di sangue
tra gli sposi;
- Certificato di consenso religioso alle nozze. Dopo il colloquio
con il parroco della chiesa in cui verrà celebrato il rito, egli rilascerà il
documento del consenso religioso confermando la data delle nozze.
MATRIMONIO IN MUNICIPIO
In questo caso, la celebrazione è molto breve: la lettura degli articoli del
codice civile da parte dell'Ufficiale di Stato Civile è seguita dalla domanda
rivolta agli sposi. Dopo aver manifestato il consenso, gli sposi si scambiano
gli anelli e procedono alla firma dei registri insieme ai loro testimoni.
Per il
matrimonio civile, occorre che uno dei due fidanzati, circa 2 mesi prima del
matrimonio, si rechi presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza
per firmare un documento contenente i dati personali degli sposi, chiedente
l'appuntamento per la promessa di matrimonio.
Anche se la legge Bassanini
(13/5/97 n. 127) ha semplificato la procedura con l’autocertificazione, quello
dei documenti è un aspetto da non sottovalutare a cui bisogna pensare qualche
mese prima. Per l'autocertificazione è necessario recarsi presso l'ufficio
matrimoni del Comune con un documento valido portando i documenti di entrambi i
fidanzati (eventualmente uno dei due in fotocopia), compilare la dichiarazione
in carta semplice o sul modulo apposito, senza apporre alcun bollo o autenticare
la firma. L'autocertificazione non vale se minorenni, per le donne vedove da
meno di 300 giorni e per gli stranieri. Sarà l'ufficio stesso a richiedere tutta
la documentazione che necessita, dopo di che contatterà personalmente i futuri
sposi per fissare con loro la data del giuramento.
A questo punto tutto è pronto per il Consenso. Per questo occorrono un testimone
e un genitore (entrambi muniti di un documento di identità valido). In assenza
del genitore occorre una copia integrale dell'atto di nascita, rilasciata dal
comune di nascita, tale documento si richiede o personalmente o tramite un
parente munito di un documento di identità del richiedente. I testimoni possono
essere anche gli stessi che presenzieranno al matrimonio.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della casa
comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell'atto saranno
indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre
matrimonio. Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di
tutti l'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinché chiunque vi
abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo
quattro giorni otterranno il "nulla osta" al matrimonio che per essere valido
dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei
certificati.
Chi ha compiuto 16 anni può contrarre matrimonio
previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
CASI PARTICOLARI
Vedovi
E' necessario presentare in questo caso l'atto integrale di morte del coniuge,
con fotocopia, rilasciato dal Comune previa autorizzazione della Procura della
Repubblica.
Figli
Se i fidanzati hanno già figli e il padre non li ha riconosciuti, deve farlo. E'
possibile richiedere al parroco un apposito modulo.
Nullità del Tribunale Ecclesiastico
Per coloro che hanno ricevuto la dichiarazione di nullità del matrimonio dal
Tribunale Ecclesiastico, è necessario presentare l'atto civile del precedente
matrimonio (rilasciato dal comune sotto autorizzazione della Procura della
Repubblica dove è annotata l'efficacia in Italia l'efficacia della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico) più una fotocopia.
Divorziati (matrimoni civili)
Anche nel caso di divorzio da matrimonio civile, è necessario presentare l'atto
civile del precedente matrimonio (rilasciato dal comune sotto autorizzazione
della Procura della Repubblica dove è annotato lo scioglimento del vincolo
matrimoniale) più una fotocopia.
REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE PER CONTRARRE MATRIMONIO
- Aver compiuto il 18° anno d'età per entrambi; tale età può essere abbassata a
16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia
accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi;
- La sanità mentale per cui l'interdetto per infermità di mente non può
contrarre matrimonio;
- La libertà di "status" cioè la mancanza di un vincolo derivante da un
precedente matrimonio che abbia effetti civili;
- L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi;
- Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o
tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso;
- La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l'annullamento
o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà
attendere tale termine se: il matrimonio sia stato dichiarato nullo per
impotenza di uno dei coniugi; quando il matrimonio non è stato consumato; quando lo scioglimento è avvenuto dopo 3 anni di effettiva separazione.