Come contrarre matrimonio: pubblicazioni, celebrazione e prova

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Umanamente, sposarsi significa iniziare un percorso di vita insieme, raggiungere e coronare l'amore più grande e profondo
Giuridicamente, invece, il matrimonio rappresenta una fattispecie a formazione successiva, ovvero, perché possa essere celebrato, il nostro ordinamento richiede il compimento della serie di attività coordinate, volte al raggiungimento dello scopo, che descriviamo di seguito.


PUBBLICAZIONI

Precedono la celebrazione vera e propria e consistono nell'affissione per otto giorni consecutivi, alla porta della casa comunale, nei comuni di residenza degli sposi, di un atto in cui devono essere indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre il matrimonio.

La funzione delle pubblicazioni è quella c.d. pubblicità notizia, ossia, necessaria a portare a conoscenza di tutti l'intenzione dei nubendi a contrarre matrimonio e ciò al fine di consentire a chi ne abbia interesse di poter fare opposizione.

La disciplina delle pubblicazioni, così come modificata ed integrata dall'art. 50 del DPR 396/2000, ha previsto che la presentazione di un opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio, ma occorrerà un provvedimento del Presidente del Tribunale che, ove sussistano i presupposti e l'opportunità, potrà sospendere la celebrazione sino a quando non sia rimossa l'opposizione.

Per le pubblicazioni è prevista la riduzione del termine per gravi motivi o anche la dispensa per gravissimi motivi e non si procede alla pubblicazione nel caso di matrimonio contratto in imminente pericolo di vita.

CELEBRAZIONE

La celebrazione nel matrimonio civile avviene pubblicamente, dinnanzi all'Ufficiale di Stato civile, alla presenza di due testimoni.

Si dice che è un atto puro, ossia un atto giuridico insuscettibile di essere sottoposto a termini o a condizioni. Se, nonostante il divieto, questi vengono ugualmente apposti, contribuiscono a rendere nullo l'intero negozio (art. 108 c.c.). Il matrimonio è perfetto solo dal momento della dichiarazione dell'ufficiale di stato civile.

E' ammessa la celebrazione per procura se uno degli sposi risiede all'estero o in tempo di guerra per i militari. Il procuratore, non è rappresentante dello sposo ma solo suo nuncius o messo, ossia, colui che riporta, per conto di un altro soggetto, una dichiarazione, un portavoce. In nessun modo interagisce con i terzi, semplicemente riporta la volontà di un altro soggetto.

In questo caso, la procura deve essere fatto con atto pubblico e deve contenere l'espressa indicazione della persona con la quale si deve contrarre il matrimonio. La procura avrà una validità di 180 giorni, periodo entro il quale dovrà essere celebrato il matrimonio.

L'autorizzazione per celebrare il matrimonio per procura è concessa dal Tribunale in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero, con decreto non impugnabile.

PROVA

La prova del matrimonio può essere data esclusivamente con l'atto di celebrazione, estratto dai registri dello stato civile e solo con questo atto di assume lo status di coniuge.

Francesca e Giuseppe Morgante
Avvocati