La promessa di Matrimonio: aspetti legali, giuridici e di costume

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Promettersi amore eterno è quello che fanno gli sposi che decidono di contrarre un matrimonio. E' il passaggio dallo status di ragazzo e ragazza a quello di coppia fidanzata ufficialmente, ovvero, al romantico stato di... "promessi sposi"!


La coppia grazie a questo passaggio "romantico-burocratico-legale" abbandona di fatto i panni meno impegnativi dei "fidanzatini" per indossare quelli più maturi dei "promessi sposi".

La promessa di matrimonio, sia da un punto di vista romantico, che da un punto di vista legale, non obbliga le parti a sposarsi, non è giuridicamente impegnativa, non esiste infatti alcun vincolo, se non quello morale.

Tale promessa di matrimonio ha più importanza dal punto di vista del "costume" che dal punto  di vista del "diritto", poiché non obbliga a contrarre matrimonio, né ad eseguire ciò che si sia eventualmente convenuto per il caso di non adempimento. L'ordinamento garantisce la libertà dei soggetti di contrarre o meno il matrimonio (art. 79).

L'aspetto romantico, di costume, è quello più legato alla sfera emotiva della relazione ed è quando l'uomo chiede ufficialmente alla donna di sposarlo con il rituale dono dell'anello. In passato, ma anche oggi, alcuni perseverano nella tradizione, la promessa di matrimonio coincideva con la richiesta al padre della sposa della mano della figlia e con la conseguente legittimazione della nuova coppia all'interno della famiglia e della comunità.

La promessa di matrimonio rappresenta il primo passaggio burocratico obbligato per ottenere il permesso di sposarsi. Per effettuare la promessa di matrimonio, è necessario presentarsi all'Ufficio Matrimonio di stato civile del comune con i propri documenti d'identità ed una marca da bollo. Non è necessario presentarsi in due, basta, infatti, uno solo dei fidanzati, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dalla persona assente e copia del documento di identità del delegante. Può andare una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni firmata da entrambi i futuri sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.

A questo punto, gli incaricati comunali provvederanno ad elaborare tutta la documentazione necessaria per le pubblicazioni, che verranno poi esposte per 8 giorni alla Porta della Casa Comunale dei comuni di residenza di entrambi i promessi sposi.

Trascorsi 3 giorni dopo il termine delle pubblicazioni, l'Ufficiale di Stato Civile, se non gli è stata presentata nessuna opposizione, rilascia il "nullaosta" al matrimonio e i due fidanzati potranno celebrare le proprie nozze entro 180 giorni dalla scadenza della pubblicazione, pena la decadenza di validità dei documenti.

Da un punto di vista legale, la promessa di matrimonio è disciplinata dal codice civile agli art. 79-81.
L'art. 79 stabilisce che "La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento".

Il carattere non vincolante della promessa di matrimonio è volto a tutelare la libertà matrimoniale.
Gli unici effetti della rottura della promessa sono:

> la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (art. 80 c.c.);
> il risarcimento del danno (art. 81 c.c.).

La promessa di matrimonio rappresenta una libera dichiarazione che non obbliga né a contrarre le nozze, l'art. 79 del codice civile, infatti, garantisce la massima libertà del consenso delle parti sino al momento della celebrazione, né a risarcire in caso di mancato matrimonio la parte lesa, se non per quanto previsto dagli artt. 80 e 81 c.c.

L'ordinamento giuridico, prendendo in considerazione la situazione di chi ha sostenuto spese ed assunto obblighi a causa della promessa, pone a carico del promittente delle conseguenze di carattere patrimoniale. In particolare:

> Se la promessa è fatta per atto pubblico o per scrittura provata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, o risulta dalla richiesta delle pubblicazioni, il promittente che si rifiuti di eseguire la promessa senza giusto motivo o che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro, è obbligato a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e le obbligazioni contratte a causa della promessa. Il danno deve essere risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondano alla condizione delle parti (art. 81)

> Il promittente può chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se il matrimonio non è stato contratto (art. 80). Per i doni, a differenza del caso dell'ingiustificata rottura del fidanzamento, la legge prescinde dai motivi che hanno portato a detta rottura e pertanto sono tenuti a restituirli entrambi i promittenti. Ciò vuol dire che entro un anno è possibile chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa medesima ed è possibile chiedere i danni morali, solo se l'abbandono è avvenuto dopo le pubblicazioni e dopo avere, quindi, ottenuto il nullaosta matrimoniale.

> La promessa di matrimonio non ha la qualificazione giuridica delle obbligazioni precontrattuali, quindi la responsabilità delle parti è limitata dagli ambiti di legge, non essendo l'accordo in alcun modo vincolante. Il risarcimento è limitato al solo danno materiale, per le spese fatte e le obbligazioni contratte nel limite della condizione delle parti, esclusi i danni non patrimoniali.

> Le spese vive non necessariamente sono quelle antecedenti la data della rottura, possono impattare nei mesi immediatamente successivi, ad esempio se si tratta di spese farmaceutiche o mediche (per psicologi, farmaci antidepressivi, retribuzione ridotta nel periodo di malattia, ecc.).

Francesca e Giuseppe Morgante
Avvocati